Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 in relazione alla dotazione iniziale del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina annualmente alle finalità di cui alla presente legge una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse disponibili del medesimo Fondo per l'occupazione per interventi in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.